1.Ove, nel corso dell’attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l’organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.